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STATUTO DEL "Club Top 100"
DENOMINAZIONE COSTITUZIONE SEDE OGGETTO DURATA

Art.1

E’ costituita una associazione denominata “ Club Top 100”  Associazione regolata a norma degli artt. 36 e seguenti Codice Civile nonché del presente statuto.  

Art.2

L’associazione ha sede in Civitavecchia (Rm) Via Romolo Mori,17 e potrà istituire sedi secondarie, succursali e filiali altrove.

Art.3

L’associazione è estranea ad ogni manifestazione di carattere o fine politico e religioso e persegue i seguenti scopi:

  1. la promozione e lo sviluppo della cultura imprenditoriale sul territorio, che coinvolga anche i collaboratori ;
  2. favorire lo svolgersi della vita associativa in un ambiente di sereno incontro per reciproci scambi di idee e conoscenze e favorire contatti e relazioni  tra soci aventi specifici interessi imprenditoriali;
  3. l’organizzazione anche in collaborazione con altre associazioni imprenditoriali, di attività di sviluppo e di relazione tra imprenditori, professionisti, collaboratori, al fine di promuovere incontri e tavole rotonde su problematiche di interesse comune al mondo imprenditoriale;       
  4. promuovere l’organizzazione di  corsi di formazione su tematiche dello sviluppo dell’ immagine aziendale, delle risorse umane, delle professionalità all’ interno delle aziende;
  5. lo sviluppo e la salvaguardia delle relazioni tra gli  associati attraverso la creazione di una carta di valori condivisa;
  6. l’organizzazione di occasioni di incontro tra gli associati, anche finalizzati a scopi sociali e ricreativi.
  7. Il miglioramento delle condizioni di vita degli associati,dei collaboratori e delle loro famiglie e del territorio;
  8. Creare condizioni per cui i famigliari degli associati si relazionino tra di loro.
  9. Sviluppare delle convenzioni con un circuito di ristoranti, agriturismi,  hotel, centri benessere, centri sportivi, e quant’ altro possa contribuire a creare benessere per gli associati e delle loro famiglie;

Per la realizzazione dell’oggetto sociale l’associazione potrà inoltre avvalersi di sponsorizzazioni, contributi, erogazioni liberali, donazioni da parte di imprese, privati cittadini società ed enti.  L’associazione   non persegue alcun fine di lucro; pertanto, in nessun caso, neppure per scioglimento, potrà dar luogo a distribuzione diretta o indiretta di denaro o beni o qualsivoglia ripartizione di attivo tra gli associati, poiché il patrimonio sociale sarà destinato a finalità di utilità generale.
Pertanto anche gli eventuali proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.
L’associazione si obbliga a reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.
Si obbliga altresi’, ai sensi dell’art.3 punto d) legge Regione Lazio n.22/1999, a dichiarare, nel bilancio annuale, i beni, i contributi, ed i lasciti ricevuti.

Art.4

La durata dell’associazione è fissata a tempo indeterminato.

DEI SOCI

Art.5

L’associazione comprende due categorie di soci: soci fondatori e soci effettivi.

Art.6

Sono soci fondatori tutti i soci sottoscrittori dell’Atto Costitutivo e dello Statuto.

Art.7

Sono soci effettivi tutti coloro che previa presentazione da parte di un socio fondatore o effettivo ne facciano richiesta scritta e che siano ammessi dal  Consiglio Direttivo. Per l’esercizio dei diritti derivanti dal presente Statuto dovranno essere in regola con il versamento della quota sociale.

Art.8

Con deliberazione del Consiglio Direttivo, da comunicarsi per iscritto all’interessato, perde la qualità di socio colui che:

  1. si rende colpevole di azioni disonorevoli;
  2. commette gravi atti lesivi della disciplina sociale ed incompatibili con gli valori condivisi dagli associati; 
  3. sia moroso di almeno tre mesi nonostante ne sia stato invitato per posta elettronica ed entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione non provveda al pagamento delle quote arretrate scadute e di eventuali contributi straordinari. 

Art.9

Il socio che non intenda più far parte della associazione deve  rassegnare le dimissioni con lettera raccomandata indirizzata al segretario. Le dimissioni avranno effetto a partire dal mese successivo a quello nel quale sono state presentate e la loro efficacia è subordinata al pagamento di tutto quanto il socio deve alla associazione a qualsiasi titolo.

Art. 10


La qualifica di socio non è trasmissibile nè per atto tra vivi nè per successione a causa di morte.

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

Art.11

L’assemblea generale dei soci si compone di tutti i soci in regola con il versamento delle quote sociali. Essa si riunisce in seduta ordinaria una volta all’anno non oltre il mese di Aprile. Può essere inoltre convocata straordinariamente ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne facciano motivata richiesta almeno un terzo dei soci.

Art.12

La convocazione dell’assemblea è fatta dal Consiglio Direttivo a mezzo di posta elettronica all’ indirizzo di posta elettronica  risultante dal libro soci almeno dieci giorni prima della data  fissata per l’assemblea. Essa deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza nonché delle materie da trattare.

Art.13

L’assemblea dei soci può essere sia ordinaria che straordinaria. Le assemblee hanno luogo nella sede sociale o altrove, sempre però nell’ambito della regione ove ha sede la associazione, secondo quanto indicato dall’avviso di convocazione.

Art.14

L’assemblea ordinaria delibera sull’approvazione del bilancio consuntivo dell’anno precedente nonché sul programma associativo  del nuovo anno; provvede all’elezione del Consiglio Direttivo, stabilisce le quote associative dovute dai soci nonché l’ammontare di eventuali contributi straordinari che dovessero ritenersi necessari.
L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e dell’Atto Costitutivo nonché sullo scioglimento  anticipato dell’associazione. L’assemblea ordinaria è validamente costituita  in prima  convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto e delibera a maggioranza semplice dei soci intervenuti. In seconda convocazione, che deve avere luogo il giorno successivo a quello fissato per la prima, delibera col voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti.
L’assemblea straordinaria è validamente costituita, con la presenza di almeno due terzi dei soci aventi diritto e con la presenza di almeno un terzo dei soci in seconda convocazione, che deve  avere luogo il giorno successivo a quello stabilito per la prima. Sia in prima che in seconda convocazione essa delibera con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Art.15

A ciascun socio,  fondatore, in regola con il versamento della quota sociale, compete il diritto di due voti sia nelle assemblee ordinarie che in quelle straordinarie.
A ciascun socio effettivo, in regola con il versamento della quota sociale, compete il diritto di un singolo voto sia nelle assemblee ordinarie che in quelle straordinarie.
In caso di parità di voti espressi su una medesima delibera il voto del presidente prevale.
A ciascun membro del Consiglio Direttivo è previsto il diritto di veto sull’adesione dei nuovi Associati.

Art.16

Le assemblee  sono presiedute dal presidente il quale è assistito  da un segretario nominato dall’organo deliberativo.
Di ogni assemblea deve essere redatto, a cura del segretario e su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto altresì dal presidente.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art.17

La associazione è diretta ed amministrata  da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri. I componenti del Consiglio Direttivo restano in  carica Un anni e possono essere rieletti. Il Consiglio Direttivo nella seduta di insediamento nomina il presidente ed il vicepresidente. Tutte le cariche sono onorifiche e pertanto senza compensi di sorta.

 

Art.18

Il Consiglio Direttivo:

  1. provvede all’amministrazione sociale e alla disciplina  interna della associazione;
  2. stabilisce  le norme dell’attività sociale;
  3. delibera sull’ammissione, sulla sospensione e sulla radiazione dei soci;
  4. compila i bilanci preventivo e consuntivo dell’esercizio sociale il quale inizia il primo Gennaio  e termina il  trentuno Dicembre di ciascun anno. Entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio provvede alla convocazione dell’assemblea per l’approvazione del rendiconto della gestione sociale e del bilancio preventivo;
  5. provvede, se opportuno per il buon andamento dell’amministrazione sociale,  all’apertura di un  conto corrente bancario intestato all’associazione la cui firma compete al  presidente, il quale può delegare il potere di firma ad altri membri dell’ associazione;
  6. delibera su ogni altra materia non riservata all’assemblea.

Il Consiglio delibera a maggioranza semplice  dei consiglieri  presenti, a ciascun consigliere compete un voto indipendentemente dalla qualifica di socio fondatore o effettivo.

Art.19

Il presidente rappresenta, di fronte ai terzi ed in giudizio, la associazione della quale ha la firma e ne presiede il Consiglio Direttivo. Nei casi di urgenza può prendere tutte le decisioni necessarie per il buon andamento dell’associazione, salvo ratifica da parte del Consiglio Direttivo. In caso di impedimento il presidente  è sostituito, temporaneamente, dal vicepresidente.

SCIOGLIMENTO DELLA ASSOCIAZIONE

Art.20

L’assemblea può deliberare lo scioglimento dell’associazione a maggioranza dei tre quarti dei soci, nominando uno o più membri che provvederanno a liquidare il patrimonio sociale secondo le modalità da essi stabilite. In ogni caso, così come previsto nell’ultima parte dell’art.3, l’eventuale residuo attivo verrà interamente devoluto a favore di altra associazione con finalità analoga o per fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3 comma 190 della legge 23/12/1996 n.662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.21

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Art.22

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.

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